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NEWS
3 ore fa
Chi sceglie il Notaio per il rogito?
Non vi è nessuna legge in merito.
La scelta del Notaio nasce dal libero accordo delle parti.
Però ricordiamo che il codice civile (art. 1475) stabilisce che le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
Ne consegue che la scelta del Notaio compete normalmente al compratore, tenuto anche, e soprattutto, conto del fatto che è solo il Notaio colui che gli fornirà tutte le informazioni giuridiche utili (effettiva proprietà del venditore, ipoteche, pignoramenti, ecc.) sull’immobile da acquistare. ... Leggi di piùLeggi di meno
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1 settimana fa
1998...
Ebbene si, sono esattamente 21 anni!
Il ricordo è ancora indelebile, e, ogni qualvolta riaffiora, mi provoca uno spensierato sorriso!
#notaio #fermo #notaiofermo ... Leggi di piùLeggi di meno
Congratulazioni. Sono soddisfazioni che non cadono in prescrizione 🙂
Però a Petritoli si stava bene!!!😊😊😊
Complimenti
Auguri Alessandro!
2 settimane fa
News - Corte di Cassazione
Oggi vi proponiamo un articolo in cui si parla di: differenza tra patto fiduciario e simulazione nelle compravendite immobiliari.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20934/2019, si occupa del “patto fiduciario” in materia di contratti di compravendita di immobili, con particolare riferimento alla forma che tale patto deve rivestire.
Vi lasciamo ad un'audace lettura!
#notaio #notaiofermo #cassazione #compravenditaimmobili #cortedicassazione ... Leggi di piùLeggi di meno

Differenza tra patto fiduciario e simulazione nelle compravendite immobiliari | Notai.it
Il codice civile nulla prevede riguardo ai requisiti di forma che deve rivestire il patto fiduciario,cioè l'accordo con il quale i soggetti interessati stabiliscono le future reciproche obbligazioni rispetto alla contrattazione svolta3 settimane fa
Questi sono i costi sociali, quando il potere di attribuire pubblica fede ai contratti viene concesso a chiunque, e sottratto ai notai.
Provate a immaginare se la stessa cosa fosse per le compravendite di immobili e per le costituzioni di società.
La pubblica fede attribuita dai notai ai documenti e ai contratti è un bene collettivo prezioso e di primaria importanza, perché garantisce ordine e pace sociale.
È come l’acqua nelle case.
La quale è così ovvia e scontata che soddisfa automaticamente le esigenze primarie di chi vi abita senza che questi lo percepisca.
Egli si accorge della sua preziosità solo quando manca.
Così la pubblica fede che fornisce il notaio.
Finché sul documento e sul contratto c’è il suo sigillo, l’utente si fida e si sente sicuro, e non mette nemmeno in discussione la stessa autenticità notarile, per quanto è forte e innato il senso di fiducia e sicurezza dato dal sigillo.
Ma, se questo manca, l’insicurezza, la sfiducia e il disordine sociale, con conseguente aumento del contenzioso, sono automatici. ... Leggi di piùLeggi di meno
Grazie Bersani
3 settimane fa
Il testamento olografo, cioè il testamento scritto di mano del testatore, è una iattura.
Già il testatore, non avendo cognizioni tecnico-giuridiche, rischia, come molto spesso accade, di scrivere in modo difficilmente interpretabile, potendo dar luogo a cause giudiziarie, anche molto lunghe.
A ciò si aggiunge la possibilità di facili truffe, con la creazione di testamenti falsi.
Infatti il testamento olografo, che è una scrittura privata non autenticata, è un documento non munito di pubblica fede, a differenza del testamento pubblico redatto dal notaio.
E continua a conservare tale condizione (scrittura privata senza pubblica fede) anche dopo la sua “apertura” (pubblicazione) da parte del notaio, che ovviamente non sa se il testamento olografo che gli viene presentato per l’”apertura”, dopo la morte del testatore, sia vero o falso.
Né il notaio potrebbe rifiutarsi di “aprirlo”.
Ben si comprende come, in tal modo, la circolazione immobiliare diventi altamente rischiosa laddove vi sia la presenza di titoli di proprietà non muniti di pubblica fede (i testamenti olografi).
È pertanto vivamente auspicabile l’abrogazione legislativa della forma del testamento olografo. ... Leggi di piùLeggi di meno

Truffe con testamenti falsi: arrestati tre fratelli - La Nazione
Sono accusati di associazione a delinquere. Sventato dai carabinieri un raggiro milionario con oltre 20 immobili tra Lucca, Forte dei Marmi, Pisa e MassaNella successione legittima, l’apparenza ereditaria è sempre e solo “fisiologica”, ancorché creata da falsi ideologici (nella dichiarazione di successione, nell'atto notorio, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ecc.), perché non investe mai il titolo della successione in sé, che è la legge, la quale non può essere falsa (non esiste mai un erede falso ex lege). Nella successione testamentaria, invece, l’apparenza ereditaria, oltre che “fisiologica” (diversi testamenti, revoche degli stessi, ecc.), può essere anche “patologica”, quando investe il titolo della successione in sé (testamento falso). In tale ultimo caso, la buona fede del terzo soccombe di fronte al diritto dell’erede vero, poiché siamo oltre la “ratio” della tutela dell’apparenza di cui all’art. 534 c.c. (come ho tentato di spiegare in altro post), ma anche dell’art. 2652, n. 7), c.c.. In definitiva, un testamento falso ha lo stesso (non) valore di un atto tra vivi falso, né si vede perché debba avere un valore diverso. Se Tizio compra un immobile da Caio, il cui titolo di provenienza è un atto pubblico di compravendita falso (poiché il suo dante causa è un truffatore, che si è sostituito al vero proprietario), l’acquisto di Tizio è come se non ci fosse (tamquam non esset), poiché il vero proprietario non ha firmato l’atto pubblico. E il terzo acquirente dal truffatore non può che soccombere e subire i danni della truffa. Lo stesso vale per un testamento falso, sia pubblico che olografo. E la falsità (che è una patologia radicale, che investe l’esistenza stessa dell’atto, il quale può appunto dirsi inesistente) è cosa diversa dall’invalidità (che invece implica esistenza dell’atto), per la quale l’acquisto del terzo di buona fede trova tutela, per i beni immobili, nell’art. 2652 n. 6 c.c. (per gli atti tra vivi) e nell’art. 2652 n. 7 c.c. (per gli atti mortis causa), con la sola differenza, per questi ultimi, che, se la trascrizione della domanda giudiziale (con cui l’erede vero contesta il fondamento dell’acquisto a causa di morte da parte dell’erede apparente) avviene prima del decorso dei cinque anni dalla trascrizione dell’acquisto a causa di morte, il terzo (avente causa dall’erede apparente), per far salvo il suo acquisto, deve provare la sua buona fede (“Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534”), mentre, se la trascrizione di tale domanda giudiziale dell’erede vero è eseguita dopo i cinque anni, il terzo può avvalersi della presunzione di buona fede (senza dunque necessità di prova) allo stesso identico modo dei terzi per gli atti tra vivi (“se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto [a causa di morte, ndr], la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatasrio”[art. 2652 n. 7 c.c.]). In altre parole, la c.d. trascrizione “sanante” (che precede la trascrizione della domanda giudiziale) esiste anche per i terzi aventi causa dall’erede (o legatario) apparente (testamento invalido, ma non falso) allo stesso identico modo dei terzi aventi causa dal titolare “inter vivos” (art. 2652 n. 6 c.c.), ma con la possibilità, in più (data la salvezza espressa dell’art. 534 c.c. nell’art. 2652 n. 7 c.c.), di salvarsi con la prova della buona fede (e non con la presunzione di questa), se l’erede vero trascrive la domanda giudiziale prima di cinque anni dalla trascrizione dell’acquisto a causa di morte (mentre per gli atti tra vivi non è necessario il decorso dei cinque anni, quando la domanda giudiziale non è diretta a far dichiarare la nullità, ma l’annullamento dell’atto per causa diversa dall’incapacità legale, purché i terzi di buona fede abbiano acquistato a titolo oneroso, ex art. 2652 n. 6, c.c.).
In caso di truffa (testamento falso), è da escludere, a mio avviso, l’applicabilità dell’art. 534 c.c., che prevede la salvezza del diritto del terzo che ha acquistato tale diritto in buona fede dall’erede apparente, cioè dal falso erede. E’ decisiva, in tal senso, la “ratio” dell’art. 534 c.c., che è quella di tutelare il terzo in buona fede (ossia la circolazione dei beni) in considerazione del fatto che è impossibile la prova dell’effettiva qualità di erede del suo dante causa (erede apparente). Infatti può sempre esserci un erede diverso da quello che appare come tale (un parente sconosciuto, un altro testamento, ecc.). In altre parole l’apparenza contemplata, e tutelata a favore del terzo acquirente in buona fede (con prova di questa a suo carico), dall’art. 534 c.c. è l’apparenza per così dire “fisiologica”, che nasce dalla considerazione dell’impossibilità della prova della qualità di erede. Ma quando l’apparenza è “patologica”, come nel caso del testamento falso, siamo fuori dall’ambito applicativo dell’art. 534 c.c., poiché siamo oltre la sua “ratio”, e il danno derivante dalla truffa per l’uso di tale testamento non può che ricadere sul terzo acquirente indotto nell’errore. Del resto, se così non fosse, significherebbe che tutti coloro che sono proprietari di immobili per successione ereditaria sono esposti al rischio, anche dopo molti anni dall’apertura della successione, di perdere gli immobili stessi perché qualcuno si inventa un testamento olografo del defunto a proprio favore e quindi li vende a un terzo ignaro, o anche complice (che riesca a provare la sua finta buona fede). Il che è assurdo e inammissibile.
No grazie all'abolizione del testamento olografo...una delle poche liberta' rimaste in Italia
Certi datti si possono verificare con la complicità di notai disonesti che credo siano di un numero molto limitato
Ritornando a un post di Alessandro Rocchetti sempre sul solito te Ma ritengo che fino a quando il nostro ordinamento prevede il testamento olografo falso o meno che esso sia in presenza degli altri requisiti dell'articolo 834 e salvo il caso ovviamente della presenza di legittimario ( Ma questo è un altro paio di maniche), la circolazione immobiliare deve considerarsi ragionevolmente tranquilla. De Iure condendo certo l'abrogazione della forma olografa sarebbe l'unica ragionevole strada per eliminare le problematiche qui indicate. Ma si tratta ovviamente di contemperare i profili evidenziati con la necessità di garantire a chiunque e in qualsiasi circostanza anche in punto di morte di esprimere validamente le proprie ultime volontà.
Chi fa olografico o ha poca cultura o deve fare una cosa come si dice da noi...sotto sotto e non va mai bene per vari motivi citati sopra...
👏👏👏👏👏👏
Meglio andare da un notaio. Piu sicuro
Io lo sostengo da anni!!!!
Chi sbaglia deve pagare.....
534 ovviamente
Perché il notaio e una brava e onesta persona?
Condivido
Giusto
😡😡😡😡😡
Dissento!
..facciamo ingrassare ulteriormente i notai, che poverini sono sciupatelli..
Quanto costa un testamento? Forse il problema principale è il costo che nn tutti possono sostenere.
nella legalità anglosassone in generale (USA e GB Australia etc) il testamento può essere redatto in presenza di un Notaio, o del proprio Avv di fiducia, quest'ultimo se incaricato assume anche il curatore di procura e tutela delle volontà del testamentario....(in italia "Tutore")